Tapparelle, zanzariere - Iva applicabile 10%

Creato da Rag. Marco Mauri, Modificato il Mer, 17 Apr, 2024 alle 3:10 PM di Rag. Marco Mauri

CIRCOLARE N. 15/E Agenzia Entrate 12/7/2018


2.2 Casi particolari

Si ritiene utile chiarire la qualificazione dei seguenti beni alla luce del criterio indicato dalla norma di interpretazione autentica, attinente all’autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale (vale a dire rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.):

- tapparelle, scuri, veneziane;

- zanzariere;

- inferriate o grate di sicurezza.


2.2.1 Tapparelle

Avendo riguardo alle tapparelle ovvero ad analoghi sistemi oscuranti come gli scuri o le veneziane, si ritiene che le stesse siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Ciò, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell’abitazione, le tapparelle (rectius, il valore/costo delle tapparelle) non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel

valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento.


In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10 per cento si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore (rectius, costo) delle tapparelle. Gli infissi (i.e. beni significativi), invece, sono interamente soggetti ad IVA con aliquota del 10 per cento solo se il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle). L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.

Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.


2.2.2 Zanzariere e grate di sicurezza

Le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche ai fini del trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza.

In particolare, le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti.

In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10 per cento .

Il costo/corrispettivo imputabile alle zanzariere deve essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione.


Come già chiarito in relazione ai sistemi oscuranti, anche le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso, ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere.

Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono riconducibili - neppure sotto il profilo funzionale - ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale. Le grate, installate al fine di evitare il compimento di atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi (i.e. beni significativi) - nell’accezione di cui alla norma di interpretazione autentica - in quanto le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10 per cento all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (rectius, beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10 per cento.



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